Cassa integrazione in deroga
LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
La CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA è un sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti di datori di lavoro, escluso quello domestico e la Pubblica Amministrazione, di ogni settore produttivo, con unità operative situate nel territorio della Regione Umbria, che procedono alla riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa.
La CIG in deroga è autorizzata alle aziende che non possono usufruire degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) o che, potendo utilizzarli, hanno esaurito la possibilità di accedervi.
Sono beneficiari del trattamento di cassa integrazione in deroga tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, di apprendistato, di un contratto di somministrazione, di socio lavoratore subordinato di cooperativa, di lavoro a domicilio,
Alla data della richiesta del trattamento, il lavorartore / la lavoratrice deve avere una anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 90 giorni, maturata negli ultimi 24 mesi.
Per i lavoratori / lavoratrici a tempo determinati, la cassa integrazione in deroga non può andare oltre la scadenza naturale del contratto.
Per gli apprendisti la durata della cassa integrazione in deroga è limitata alla durata del rapporto nel caso in cui lo stesso non sia trasformato.
L'ammontare dell'indennità di cassa integrazione guadagni in deroga [ CIG IN DEROGA] è pari all
80% della retribuzione globale,
che sarebbe spettata per le ore di lavoro di lavoro non prestate.
Esistono comunque limiti massimi mensili, stabiliti di anno in anno, definiti dall'INPS e comunicati attraverso il sito internet ufficiale.
Il trattamento viene riconosciuto per 6 mesi (pari a 1038 ore pro capite), anche non contiunativi da utilizzare nel corso dell'anno per il quale la Regione ha rilasciato apposita autorizzazione.
DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI
- Il lavoratore/lavoratrice in cassa integrazione in deroga ha il diritto di ricevere una prestazione economica
- Il lavoratore/lavoratrice in cassa integrazione in deroga ha il diritto/dovere di utilizzare un credito di politica attiva (CPA) , nel momento in cui viene sospeso dal lavoro. Infatti, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale. IN CASO DI RIFIUTO A SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' (DID) OPPURE, UNA VOLTA SOTTOSCRITTA LA DICHIARAZIONE, IN CASO DI RIFIUTO DI UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, IL LAVORATORE / LAVORATRICE DESTINATARIO DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO DEL REDDITO PERDE IL DIRITTO A QUALSIASI EROGAZIONE DI CARATTERE RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE, ANCHE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, FATTI SALVI I DIRITTI GIA' MATURATI.
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In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore / lavoratrice percettore del trattamento in deroga può trovarsi in una delle seguenti condizioni, in base alla durata della sospensione:
I lavoratori sopra-soglia sono tenuti ad utilizzare il credito di politica attiva (CPA) che prevede interventi di aggiornamento delle competenze, mediante una formazione breve o interventi di qualificazione, da effettutare presso le agenzie formative, anche ai fini di una eventuale riconversione professionale, a seconda delle settimane di sospensione con le caratteristiche sopra descritte.
- LAVORATORI / LAVORATRICI SOTTO-SOGLIA : lavoratori / lavoratrici in CIG a orario ridotto o sospeso a zero ore, c he nel corso dello stesso mese effettuano una settimana con meno di 4 giorni di sospensione a zero ore, con esclusione in tale computo del sabato e della domenica, pertanto non rientranti nelle casistiche riferite ai lavoratori sopra-soglia.
I lavoratori sotto-soglia sono tenuti ad utilizzare il il credito di politica attiva (CPA) presso il CENTRO PER L'IMPIEGO (CPI) territorialmente competente.
La mancata presentazione alle convocazioni presso i Centri per l'impiego senza giustificato motivo (malattia da documentare con certificato medico oppure revoca della cassa integrazione), comporta la perdita del sostegno al reddito.
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