Mobilità in deroga

 
 

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LA MOBILITA' IN DEROGA

La MOBILITA' IN DEROGA può essere concessa ai lavoratori e alle lavoratrici ex dipendenti di datori di lavoro, escluso quello domestico e la Pubblica Amministrazione, di ogni settore produttivo,  con unità opertative situate nel territorio della Regione Umbria, che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento o di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di apprendistato, di un contratto di somministrazione, di socio lavoratore subordinato di cooperativa, di lavoro a domicilio,

Il beneficio è riconosciuto a condizione che la cessazione non sia intervenuta per dimissioni, con la sola eccezione di quelle riconducibili a giusta causa, e che il lavoratore e/o la lavoratrice non possa beneficiare dell’indennità di disoccupazione ordinaria, dell’indennità di mobilità ordinaria o di qualsiasi altra forma di sostegno al reddito collegata allo stato di disoccupazione.

Il lavoratore deve avere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospesione derivanti da ferie, festività ed infortuni

Ai fini del calcolo di tale requisito, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata per i soggetti che abbiamo conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore ad euro 5000,00 complessivamente riferito a dette mensilità (Legge 33/2009 art.37 ter comma 6).

L'ammontare della mobilità in deroga prevede il riconoscimento del sostegno al reddito pari all’ 80% della retribuzione globale   che sarebbe spettata per le ore di lavoro di lavoro non prestate.  Il trattamento viene riconosciuto per  6 mesi.  Esistono comunque limiti massimi mensili, stabiliti di anno in anno, definiti dall'INPS e comunicati attraverso il sito internet ufficiale.


DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

  • Il lavoratore/lavoratrice in mobilità in deroga ha il diritto di ricevere una prestazione economica

  • Il lavoratore/lavoratrice in mobilità in deroga ha il diritto/dovere di utilizzare un credito di politica attiva (CPA) presso le agenzie formative, nel momento in cui viene licenziato. Infatti, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.   IN CASO DI RIFIUTO A SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA' (DID) OPPURE, UNA VOLTA SOTTOSCRITTA LA DICHIARAZIONE, IN CASO DI RIFIUTO DI UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE O DI UN LAVORO CONGRUO, IL LAVORATORE / LAVORATRICE DESTINATARIO DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO DEL REDDITO PERDE IL DIRITTO A QUALSIASI EROGAZIONE DI CARATTERE RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE, ANCHE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, FATTI SALVI I DIRITTI GIA' MATURATI.

  • In caso di mobilità, lavoratore  deve presentare domanda di indennità , entro 30 giorni dal  provvedimento  regionale di autorizzazione, alla sede INPS competente per territorio – specificando che trattasi di mobilità in deroga – e sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità  (DID) presso INPS, ai sensi del c. 10 dell’art. 19 L.2/2009 e sm.i.



 

 

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