Leggi Regionali d'Italia  
Umbria
 
L.R. 16-2-2010 n. 12
Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, S.O. n. 1.

L.R. 16 febbraio 2010, n. 12 (1).

Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni (2).


(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9, S.O. n. 1.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 luglio 2011, n. 861, la Delib.G.R. 29 luglio 2011, n. 891 e la Delib.G.R. 21 novembre 2011, n. 1393.

 


Il Consiglio regionale ha approvato.


La Presidente della Giunta regionale


promulga la seguente legge:


 


TITOLO I

Principi generali e definizioni

Art. 1
Principi generali.

1. In attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata dalla direttiva 1997/11/CE del Consiglio e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in conformità alle leggi e ai decreti nazionali di recepimento, la Regione Umbria detta norme di adeguamento, riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata VIA, al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilità ambientale di piani, programmi e progetti.

2. Nel rispetto dei principi sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, di sussidiarietà e di leale collaborazione, di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), la Regione Umbria riconosce la necessità di conformare le proprie politiche ambientali a detti principi per garantire, in particolare, che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future. A tal fine la Regione conforma la propria normativa a quella internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sviluppo sostenibile.

3. La Regione, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, cui l'Italia ha dato ratifica ed esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e in coerenza con i principi del proprio Statuto considera la partecipazione dei soggetti pubblici e privati come elemento essenziale per lo svolgimento dell'azione amministrativa in materia ambientale e individua nel processo VAS uno degli strumenti più idonei a consentire soluzioni condivise sulla gestione del territorio nell'ottica della sostenibilità ambientale.

4. In conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) la Regione riconosce a chiunque, senza che sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio del territorio regionale. La Regione, per facilitare il più ampio accesso alle informazioni ambientali ed agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle diverse fasi dei processi decisionali, garantisce la possibilità di esprimere contributi e osservazioni e assicura un'adeguata informazione, rendendo disponibili elementi e dati conoscitivi e valutativi, anche mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

5. In coerenza con le finalità contenute nell'articolo 4 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

a) la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali sin dal momento dell'elaborazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema e salvaguardare il paesaggio. Attraverso la VIA sono individuati, descritti e valutati gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1) uomo, fauna, flora;

2) suolo, acqua, aria, clima;

3) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

4) interazione tra i fattori suddetti.


 


Art. 2
Definizioni.

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:

a) Studio preliminare ambientale: l'elaborato che integra il progetto preliminare, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) Rapporto preliminare: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive gli obiettivi dei piani o programmi e i possibili impatti ambientali significativi derivanti dalla sua attuazione ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità ovvero per l'avvio della fase di consultazione preliminare di VAS;

c) Rapporto ambientale: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato VI alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli soluzioni alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma medesimo;

d) Studio di impatto ambientale: l'elaborato che integra il progetto definitivo redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377);

e) Sintesi non tecnica dello Studio di impatto ambientale: il documento allegato allo studio di impatto ambientale e predisposto al fine di consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, i dati e le informazioni contenuti nello studio di impatto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi;

f) Sintesi non tecnica delle informazioni del Rapporto ambientale: il documento allegato al Rapporto ambientale e predisposto al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le informazioni contenute nel Rapporto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi;

g) Distretto ambientale: l'area geografico-morfologico-idrogeologica costituente il bacino dove l'interazione tra i fattori indicati all'articolo 1, comma 5, lettera b) avviene in un sistema chiuso o con bordi aperti a flussi potenziali in ingresso e in uscita calcolabili e definibili con sufficiente approssimazione;

h) Soggetti competenti in materia ambientale: la Regione, gli Enti locali, le Amministrazioni statali e ogni altro soggetto pubblico che per funzioni e responsabilità in campo ambientale e di governo del territorio sono interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma o del progetto;

i) Conferenza di consultazione preliminare per la VAS: la conferenza convocata dal Proponente o dall'Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma, in accordo con l'Autorità competente, tra i soggetti pubblici competenti in materia ambientale ed i soggetti privati interessati, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;

l) Conferenza di VAS e di Verifica di assoggettabilità: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute e finalizzate alla composizione del parere motivato di VAS e di quello di assoggettabilità alla VAS o di esclusione;

m) Conferenza di consultazione preliminare per la VIA: la conferenza preliminare convocata dall'Autorità competente, su richiesta del Proponente, alla quale sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, di incompatibilità, contributi, primi riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di impatto ambientale;

n) Conferenze di VIA e di Verifica di assoggettabilità: le conferenze indette dalla Autorità competente, articolate in una o più sedute, finalizzate alla composizione dei relativi provvedimenti finali.


 


TITOLO II

Valutazione ambientale strategica (VAS)

Art. 3
Ambito di applicazione.

1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico egionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza ambientale, di seguito denominata VIncA, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Autorità competente effettua la VAS, previa procedura di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata di cui all'articolo 9, nei casi:

a) di piani e programmi, di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che riguardano varianti minori;

b) di piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della VAS:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio e i documenti previsionali e programmatici;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organi dalla stessa indicati;

e) i piani e programmi, compresi gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b).

4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, con le procedure di verifica di assoggettabilità, anche semplificata, di cui all'articolo 9, comma 2, delle varianti di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della L.R. n. 11/2005, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e degli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997 e della L.R. n. 11/2005. Ai fini dell'esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull'ambiente, con le modalità previste all'articolo 8-bis, comma 2 della L.R. n. 11/2005 (3).

5. Sono esclusi, previa autocertificazione del Proponente o dell'Autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.

5-bis. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere (4).


(3) Comma aggiunto dall’art. 136, comma 1, L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 19, L.R. 4 aprile 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 4, sono esclusi dal campo di applicazione della VAS le varianti di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 9-bis della L.R. n. 11/2005, i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive ed edilizia (SUAPE), relativi a piani regolatori comunali approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997 e della L.R. n. 11/2005. Ai fini dell’esclusione dalla VAS il comune valuta ed attesta che tali strumenti urbanistici non comportano impatti significativi sull’ambiente, con le modalità previste all’articolo 8-bis, comma 2 della L.R. n. 11/2005».

(4) Comma aggiunto dall’art. 136, comma 2, L.R. 16 settembre 2011, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


Art. 4
Fasi e disposizioni generali della procedura di VAS.

1. La procedura di VAS è avviata dal Proponente pubblico o dall'Autorità procedente che elabora, recepisce, adotta o approva i piani o programmi contestualmente al procedimento di loro formazione e si articola nelle seguenti fasi:

a) svolgimento di una Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata;

b) consultazioni preliminari;

c) elaborazione del rapporto ambientale e della proposta di piani o programmi;

d) svolgimento consultazioni del pubblico;

e) valutazione del Rapporto ambientale attraverso l'espressione del parere motivato dell'Autorità competente;

f) decisione;

g) informazione sulla decisione;

h) monitoraggio ambientale.

2. Le modalità di svolgimento delle fasi di cui al comma 1, i contenuti delle istanze e della relativa documentazione tecnica sono disciplinati nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 27.

3. I soggetti competenti in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VAS e di Verifica di assoggettabilità sono individuati come segue:

a) la Regione, servizi competenti;

b) le Province interessate;

c) i Comuni interessati;

d) le Comunità montane interessate;

e) gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;

f) Aziende Unità Sanitarie Locali interessate;

g) ARPA Umbria;

h) Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;

i) Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Umbria;

l) Ministero per i Beni e le Attività culturali Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria;

m) Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria.

4. In base alla tipologia del piano o programma e ai prevedibili significativi impatti sull'ambiente, possono essere individuati altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali.

5. La procedura di valutazione ambientale è espletata durante la fase preparatoria del piano o programma e anteriormente alla sua approvazione.

6. La VAS costituisce parte integrante del procedimento di formazione, adozione e/o approvazione del piano o programma. Il piano o programma oggetto della decisione di adozione e/o approvazione è conformato ai contenuti del parere motivato ambientale.

7. I soggetti convocati alla Conferenza di VAS e alla Conferenza per la Verifica di assoggettabilità partecipano al procedimento attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

8. I provvedimenti amministrativi di approvazione di un piano o programma assunti in mancanza della VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.


 


Art. 5
Modalità della procedura VAS.

1. Il processo di VAS si svolge attraverso la Conferenza di consultazione preliminare e attraverso la Conferenza di VAS.

2. La Conferenza di consultazione preliminare è convocata per consentire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali, utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. La Conferenza si conclude entro novanta giorni dalla sua indizione, salvo quanto diversamente stabilito nel corso dei suoi lavori. Alla Conferenza di consultazione preliminare, oltre ai soggetti portatori di competenze ambientali di cui all'articolo 4, comma 3, partecipano le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale in materia.

3. La Conferenza di VAS è convocata per consentire l'esame da parte dell'Autorità competente, unitamente all'Autorità procedente e ai soggetti portatori di competenze ambientali, del Rapporto ambientale della proposta dei piani e programmi e di tutte le osservazioni e contributi pervenuti durante la fase della consultazione pubblica. Alla Conferenza di VAS possono essere chiamati a partecipare dall'Autorità competente gli esperti di cui all'articolo 17. La Conferenza di VAS si conclude entro sessanta giorni dalla sua indizione e può essere sospesa una sola volta per motivate esigenze istruttorie. Il parere motivato è reso da parte dell'Autorità competente entro i successivi trenta giorni.


 


Art. 6
Autorità competenti per la VAS.

1. L'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, l'espressione del parere motivato e la relativa informazione, è individuata:

a) nelle Province competenti, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi gli strumenti attuativi;

b) nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VAS, per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.

2. Le Autorità di cui al comma 1 esercitano le competenze secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 27. Il Regolamento disciplina le fasi, le modalità di conduzione del processo di VAS e i contenuti documentali e amministrativi delle istanze.


 


Art. 7
Monitoraggio ambientale dei piani e programmi.

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Umbria, di seguito denominata ARPA, è individuata quale soggetto competente per le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati in ambito regionale.

2. Al monitoraggio ambientale dei piani o programmi sottoposti a VAS provvede l'ARPA, secondo specifici protocolli tecnici concordati con il Proponente del piano o programma.

3. Il monitoraggio ambientale è attuato secondo quanto definito nella apposita sezione del Rapporto ambientale del piano o programma approvato. Il Rapporto ambientale nella sezione “monitoraggio” individua i soggetti, le responsabilità, la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie e le scadenze temporali per la realizzazione, la gestione e le verifiche degli esiti del monitoraggio.

4. I risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono trasmessi all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 6 e al Proponente e all'Autorità procedente, i quali congiuntamente verificano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuano gli impatti negativi imprevisti e propongono eventuali misure correttive.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate a cura del Proponente e dell'Autorità competente è data adeguata informazione sia attraverso i siti web dell'Autorità competente, del Proponente dei piani o programmi e dell'ARPA, sia attraverso conferenze pubbliche di divulgazione.

6. Le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche ai piani o programmi e incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.


 


Art. 8
Indicatori Ambientali e Quadro Ambientale Regionale.

1. La Regione, avvalendosi di ARPA e in collaborazione con le Province competenti, definisce un Quadro Ambientale Regionale, di seguito denominato QuAR, organizzato sia per territori provinciali che per eventuali distretti ambientali, il quale costituisce la base per la redazione dei rapporti e delle relazioni preliminari ambientali. Il QuAR è elaborato sulla base della Relazione sullo Stato dell'Ambiente, di seguito denominata RSA, e dei dati più aggiornati disponibili man mano che sono effettuati i monitoraggi ambientali, nonché sulla base degli altri documenti della pianificazione regionale, quali il Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico regionale (PPR) e il Quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale del Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST).

2. L'ARPA cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento di un Catalogo Regionale degli Indicatori, di seguito denominato CRDI, per il monitoraggio ambientale dei piani o programmi. Il CRDI definisce per tipologie di piani o programmi gli indicatori ambientali e costituisce il riferimento per la formazione dei programmi di monitoraggio di tutti i piani e programmi da sottoporre a VAS ai sensi della presente legge, compresi quelli del governo del territorio di livello regionale, provinciale e comunale.

3. La Giunta regionale approva il CRDI, previo parere del Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all'articolo 15.

4. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) il Rapporto ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e il QuAR del territorio provinciale interessato sono assunti, con le necessarie integrazioni e/o semplificazioni, quale riferimento per il Rapporto ambientale del Piano Regolatore Generale (PRG) strutturale, anche intercomunale. Per i comuni di piccola dimensione, che in base all'articolo 26, comma 2 della L.R. n. 13/2009, chiedono alla Provincia il coordinamento e la formazione del PRG, parte strutturale, anche intercomunale, la Provincia assolve alla richiesta assicurando il supporto tecnico per la formazione del Rapporto ambientale ai fini della VAS.

5. Il QuAR, il CRDI e i relativi aggiornamenti sono resi accessibili e disponibili, all'utenza interessata, sui siti web della Regione, delle Province e dell'ARPA. La loro formazione e i relativi periodici aggiornamenti sono assicurati attraverso idonei sistemi informatici di cooperazione applicativa sviluppati nell'ambito del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale, di cui all'articolo 23 della L.R. n. 13/2009, di seguito denominato SIAT.


 


Art. 9
Verifica di assoggettabilità ordinaria e semplificata.

1. La Verifica di assoggettabilità ordinaria dei piani o programmi si conclude con un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS, assunto dall'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione della richiesta avanzata dal Proponente o dall'Autorità procedente. Il Proponente e/o l'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente apposita istanza, allegando su supporto cartaceo e informatico il Rapporto preliminare redatto con riferimento ai criteri definiti nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 27. Nel medesimo regolamento sono previste anche le modalità per lo svolgimento della Verifica di assoggettabilità. L'Autorità competente si avvale della Conferenza della Verifica di assoggettabilità per acquisire le valutazioni dei soggetti portatori di competenze ambientali.

2. Qualora si rilevi la sussistenza di elementi oggettivi utili a sostenere che varianti ai piani o programmi già sottoposti a procedura di VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente, il Proponente e l'Autorità procedente possono certificare la presenza di tali elementi mediante una relazione motivata sottoscritta dal responsabile della struttura competente e, sulla base della suddetta relazione, richiedono una Verifica di assoggettabilità semplificata all'Autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettamento a VAS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla predetta relazione motivata.

3. Fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 4, lettera e), i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 2, che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il Proponente o l'Autorità procedente possa attestare che non comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata di cui al comma 2.


 


TITOLO III

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Art. 10
Ambito di Applicazione.

1. La Verifica di assoggettabilità e la VIA costituiscono presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere e di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza l'espletamento della procedura di VIA ovvero senza la previa Verifica di assoggettabilità, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Sono sottoposti a procedura di VIA, espletata sulla base delle modalità e dei criteri di cui al Titolo III della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato III alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di:

1) Aree Naturali Protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000, n. 4;

2) Siti Natura 2000 dell'Umbria: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

3) Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle “Zone di rispetto”;

c) i progetti di recupero ambientale di cave dismesse, di cui al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), che ricadono all'interno di aree naturali protette ovvero all'interno di siti Natura 2000.

3. Sono sottoposti a procedura di VIA, previa Verifica di assoggettabilità espletata sulla base delle modalità di cui all'articolo 20 e dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per i progetti di cui agli allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ricadenti anche parzialmente all'interno delle Aree di cui al comma 2 lettera b), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4 i soggetti competenti attestano, mediante idonea certificazione rilasciata al Proponente, che l'opera o l'intervento in progetto, comprensivo delle opere connesse e funzionali, ricade o meno, anche parzialmente, all'interno di Aree Naturali Protette, Siti Natura 2000, Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano limitatamente alle “Zone di rispetto”.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la VIA, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. Nei casi di esclusione la procedura da applicare è quella stabilita dal comma 11 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.


 


Art. 11
Fasi e modalità dei procedimenti.

1. Il procedimento di VIA comprende:

a) la presentazione e la pubblicazione del Progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale;

b) lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione dello Studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. Il procedimento di Verifica di assoggettabilità comprende:

a) la presentazione e la pubblicazione del Progetto preliminare e dello Studio preliminare ambientale;

b) lo svolgimento di una Verifica di assoggettabilità;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione dello Studio preliminare ambientale e degli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione.

3. Le fasi e le modalità operative di conduzione dei procedimenti di VIA e di Verifica di assoggettabilità, i contenuti e le modalità di presentazione delle istanze e della documentazione tecnica da allegare, inclusi modelli e formati da utilizzare, le modalità di coordinamento delle procedure di VIA e di Verifica di assoggettabilità con le procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di seguito denominata AIA, e di VIncA, sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27. Con il medesimo regolamento sono altresì disciplinate le modalità di intervento dei soggetti coinvolti nel procedimento di VIA, dando atto delle competenze degli stessi in materia ambientale.

4. I soggetti competenti in materia ambientale da invitare, a cura dell'Autorità competente, alle fasi del procedimento di VIA, sono individuati come segue:

a) la Regione, Servizi competenti;

b) le Province interessate;

c) i Comuni interessati;

d) le Comunità montane interessate;

e) gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali interessati;

f) le Aziende unità sanitarie locali interessate;

g) l'ARPA Umbria;

h) il Parco nazionale Monti Sibillini, ove interessato;

i) il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

l) il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria;

m) il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;

n) altri soggetti portatori di specifiche competenze ambientali in base alle tipologie progettuali e ai prevedibili significativi impatti sull'ambiente.

5. I soggetti convocati partecipano alle fasi del procedimento di VIA attraverso un unico rappresentante, legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le materie ambientali di competenza della stessa.

6. È facoltà del Proponente di presentare all'Autorità competente la motivata richiesta di non rendere pubblica in tutto o in parte la documentazione relativa al Progetto, allo Studio preliminare ambientale e allo Studio di impatto ambientale. L'Autorità competente, verificate le ragioni del Proponente, accoglie o respinge la richiesta, mediante valutazione ponderativa tra l'interesse alla riservatezza e l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.


 


Art. 12
Autorità competente per la Verifica di assoggettabilità e la Valutazione di Impatto Ambientale.

1. L'Autorità competente, cui spetta lo svolgimento dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA su progetti di opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e l'adozione del relativo provvedimento finale, è individuata nella Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VIA. Alla stessa Autorità spetta la formulazione del parere ambientale regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, su progetti di opere e interventi sottoposti a procedura di VIA di competenza dello Stato che interessano il territorio regionale.

2. Per i progetti sottoposti a procedura di VIA il provvedimento finale sostituisce tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, fatto salvo il rilascio della AIA.

3. I soggetti convocati per la partecipazione al procedimento di VIA, qualora abbiano titolo ad esprimere più pareri su diverse materie di loro competenza, rilasciano, in sede di Conferenza di VIA, un parere unico concernente tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute.

4. Qualora i soggetti convocati o taluno di essi non partecipino senza giustificato motivo alla Conferenza di VIA o comunque non rendano il parere definitivo di competenza nei termini previsti, l'Autorità competente li invita e diffida a rendere il parere entro un termine perentorio non superiore a giorni trenta. Trascorso inutilmente detto termine, l'Autorità competente assume il provvedimento finale, sentito il Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all'articolo 15.

5. Il parere negativo, congruamente motivato, reso da uno o più dei soggetti convocati, non può riferirsi a questioni che esulano dalla propria competenza né a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento di VIA. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, la decisione è rimessa alla Giunta regionale che si pronuncia entro trenta giorni, sentito il Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all'articolo 15. Qualora la Giunta regionale ritenga che l'analisi della documentazione istruttoria trasmessa sia di particolare complessità, può prorogare il termine per la decisione di un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, la decisione è rimessa all'Autorità competente individuata dall'articolo 14-quater, comma 3, lettera b) della L. 241/1990.


 


Art. 13
Autorità competenti per i monitoraggi, per i controlli e per le sanzioni.

1. L'ARPA è l'Autorità competente allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di assoggettabilità ovvero di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto.

2. L'ARPA è anche l'Autorità competente per le attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto e individuare eventuali impatti negativi, non previsti, conseguenti alla realizzazione del progetto.

3. L'ARPA informa l'Autorità competente, mediante apposita relazione, delle violazioni o delle difformità riscontrate e propone gli eventuali provvedimenti di protezione ambientale da adottare ai sensi delle normative vigenti, qualora accerti:

a) l'avvenuta esecuzione di opere senza che sia stata svolta la Verifica di assoggettabilità o la VIA;

b) il mancato rispetto delle prescrizioni impartite o dei monitoraggi prescritti in sede di provvedimento di Verifica di assoggettabilità o di VIA;

c) la realizzazione di modifiche progettuali di carattere sostanziale tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali dei provvedimenti di cui alla lettera b). L'Autorità competente di cui all'articolo 12, ricevuta la relazione dell'ARPA, adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 29, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora l'ARPA accerti eventuali impatti negativi imprevisti, conseguenti alla realizzazione del progetto, informa l'Autorità competente, mediante apposita relazione, degli impatti riscontrati e propone gli eventuali provvedimenti di protezione ambientale da adottare ai sensi delle normative vigenti. L'Autorità competente di cui all'articolo 12 dispone le opportune misure correttive o compensative.

5. Le competenze richiamate ai commi 1, 2, 3, 4 sono esercitate dall'ARPA in collaborazione con le altre Autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale. L'ARPA compila e trasmette annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle competenze predette.


 


TITOLO IV

Integrazione e coordinamento delle procedure e semplificazione dei procedimenti

Art. 14
Integrazione e coordinamento delle procedure di VIA, VAS, VIncA e AIA.

1. Qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, sono acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili.

2. Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate dal Proponente le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel procedimento di VIA dei progetti sono tenute in considerazione le conclusioni della VAS.

3. I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la VIncA. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una “Relazione di incidenza” contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni. È assicurata l'unicità della consultazione del pubblico e sono garantite modalità di informazione che diano atto dell'integrazione procedurale.

4. Per i procedimenti di competenza regionale ricadenti nel campo di applicazione dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, la procedura di rilascio della AIA è coordinata con il procedimento di VIA e di Verifica di assoggettabilità anche al fine di evitare l'eventuale duplicazione della necessaria documentazione. L'Autorità competente di cui all'articolo 12 dà formalmente atto nel provvedimento finale del rilascio della AIA e delle prescrizioni ivi contenute. È assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure e sono garantite modalità di informazione che diano atto del coordinamento procedurale.

5. La Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 10, comma 3 può essere condotta, con le modalità fissate nel Titolo II, nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno atto dell'integrazione procedurale.


 


TITOLO V

Valutazioni ambientali: coordinamento, monitoraggio e potere sostitutivo

Art. 15
Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali.

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale è istituito, presso la Direzione regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture, un Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali.

2. Il Comitato di coordinamento esprime pareri sui regolamenti previsti dalla presente legge e loro modifiche e svolge funzioni di natura consultiva per la Giunta regionale in ordine alle valutazioni ambientali.

3. Il Comitato di coordinamento, nominato con atto della Giunta regionale, è presieduto dal Responsabile del Servizio competente per le Valutazioni ambientali della Regione ed è composto:

a) da due esperti in epidemiologia e sanità pubblica designati dalle AUSL di Perugia e di Terni;

b) da due esperti designati dall'ARPA Umbria;

c) da un tecnico designato dalla Consulta ANCI Umbria scelto tra i dipendenti comunali;

d) da un tecnico designato da ciascuna Provincia scelto tra i propri dipendenti;

e) da un rappresentante del Ministero Beni Culturali Direzione regionale beni culturali per l'Umbria;

f) da un esperto designato dall'UNCEM scelto tra i dipendenti delle comunità montane.

4. Il Comitato di coordinamento può avvalersi degli esperti esterni di cui all'articolo 17 nonché dei responsabili dei servizi regionali.

5. I componenti del Comitato di coordinamento e i responsabili dei servizi regionali, di cui al comma 4, non percepiscono alcun compenso.

6. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione.


 


Art. 16
Ulteriori competenze del SIAT in materia di valutazioni ambientali.

1. Al fine di consentire un monitoraggio integrato, il SIAT, raccoglie e organizza, di concerto con l'ARPA, le informazioni e i dati relativi ai processi di valutazione ambientale di VAS, di VIA, di AIA e di VIncA, nonché quelli concernenti le azioni ed i progetti finalizzati allo sviluppo durevole e sostenibile del territorio della Regione Umbria ed alla promozione della cultura della partecipazione e della formazione professionale in materia.

2. Il SIAT comunica annualmente alla Giunta regionale, mediante note informative, i dati ambientali raccolti, ai fini della composizione del QuAR di cui all'articolo 8 e delle informazioni da fornire al Ministero dell'ambiente.


 


Art. 17
Elenco di esperti.

1. La Giunta regionale individua, con proprio atto, esperti esterni specializzati in materia di valutazioni ambientali di piani, programmi o progetti, scelti tra liberi professionisti, docenti di livello universitario e personale appartenente a Enti, Agenzie o Istituti di ricerca, di comprovata professionalità qualificazione ed esperienza in materia. Gli esperti esterni possono essere invitati a partecipare al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 15 ed essere consultati dall'Autorità competente nelle fasi istruttorie e conclusive dei procedimenti.

2. Agli esperti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo per ogni seduta di consultazione, stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale.


 


Art. 18
Potere sostitutivo.

1. La Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del Proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte della Provincia i previsti provvedimenti finali di competenza, invita e diffida l'Ente ad adempiere ed assegna a tal fine un congruo termine.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.


 


TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19
Oneri istruttori per le procedure di Verifica di assoggettabilità e di VIA.

1. Per ogni istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA e per ogni istanza di VIA, il Proponente è tenuto al versamento di una tariffa determinata con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27 sulla base del settore d'intervento, della tipologia progettuale e del valore delle opere da realizzare. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura finanziaria delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge e, in ogni caso, in misura non superiore a quelle di cui all'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinate le modalità di versamento delle tariffe.

2. Le tariffe di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il Proponente sia un Ente o un'Amministrazione pubblica.

3. Le somme provenienti dall'applicazione delle tariffe suddette sono annualmente utilizzate dall'Amministrazione competente per le spese di attuazione della presente legge che consistono, oltre al compenso per gli esperti di cui all'articolo 17, anche in spese per effettuare studi, indagini, monitoraggi e controlli relativi alle attività previste dalla presente legge.


 


Art. 20
Valutazioni ambientali interregionali e statali.

1. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche nel territorio di altre regioni confinanti, il procedimento di valutazione ambientale è effettuato d'intesa con le altre Autorità competenti interessate.

2. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio di regioni confinanti, l'Autorità competente è tenuta a darne informazione alle Autorità competenti di tali regioni ed agli enti locali territoriali interessati nonché ad acquisirne i pareri necessari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità competente invita il Proponente a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le Regioni, le Autorità competenti e gli enti locali ivi menzionati.

4. La Regione Umbria, nel caso di piani, programmi e progetti ubicati sul territorio di regioni confinanti che possono produrre impatti ambientali rilevanti sul territorio regionale, coordina, ai fini della formulazione del parere ambientale di competenza, gli Enti locali territoriali nonché gli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati dagli impatti, acquisendone i pareri e le valutazioni ambientali.

5. Ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in caso di piani, programmi e progetti interregionali sottoposti a procedura di VAS o di VIA di competenza regionale, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le Autorità competenti circa gli impatti ambientali di piani, programmi e progetti localizzati sul territorio di una delle regioni, la decisione è rimessa a cura dell'Autorità procedente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

6. Ai fini dell'espressione del parere ambientale regionale, nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA di competenza statale, la Regione Umbria acquisisce i pareri degli Enti locali territoriali nonché degli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. A tal fine il Proponente provvede al deposito di copia del piano, del programma e del rapporto ambientale ovvero del progetto e dello studio di impatto ambientale, oltre che presso la competente struttura regionale, anche presso gli Enti interessati.

7. La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti di cui al presente articolo è a cura del Proponente senza maggiori oneri a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate.


 


Art. 21
Rinvio a norme statali.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge si rinvia alla normativa statale in materia.


 


Art. 22
Norma finanziaria.

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 17, comma 2 e 19, comma 3 si provvede, a partire dall'esercizio 2010, con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.021 denominata “Studi e indagini per attività di VIA e VAS” (cap. 5836 n. i.) del bilancio regionale di previsione - parte spesa.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata “Altri introiti (cap. 949)” (5).

3. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


(5) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 25 novembre 2010, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 2.03.001 denominata “Trasferimenti correnti da altri soggetti” (cap. 949 n. i.) del bilancio regionale di previsione parte entrata.».

 


Art. 23
Norma transitoria.

1. Le istanze di VAS nonché le istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge regionale sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27 si applicano e sono efficaci le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 16 aprile 2008, n. 383 (Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008) per quanto non in contrasto con la presente legge.

2. Le istanze di VIA nonchè le istanze di Verifica di assoggettabilità a VIA presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge regionale e dichiarate procedibili dall'Autorità competente a seguito della verifica della completezza della documentazione depositata, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. Fino all'entrata in vigore del Regolamento d'attuazione di cui all'articolo 27 e alla costituzione e funzionamento del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 15, si applicano e sono efficaci le disposizioni contenute nella Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 806 (Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «Norme in materia di impatto ambientale» a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per quanto non in contrasto con la presente legge.

3. La Giunta regionale adegua alle previsioni della presente legge e del regolamento attuativo di cui all'articolo 27, la Delib.G.R. 22 dicembre 2005, n. 2187 (Adempimenti della regione per il quadro conoscitivo, valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui alla L.R. n. 11/2005) e la Delib.G.R. 21 maggio 2007, n. 767 (Atto di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo del bilancio urbanistico amb.le e del documento di valutazione di cui all'articolo 62 c. 2, lett. a), della L.R. n. 11/2005. Norme in materia di governo del territorio pianificazione urbanistica comunale).


 


TITOLO VII

Norme relative alla pianificazione territoriale - Modifiche a leggi regionali

Art. 24
Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13.

1. Alla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.”;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

“1-bis. Il procedimento di VAS è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR.”;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:

“1-bis. I procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono effettuati nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PTCP e di sue varianti.”.


 


Art. 25
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11.

1. Alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PRG parte strutturale, del PRG parte operativa e delle relative varianti generali. Nel caso in cui il PRG parte strutturale e il PRG parte operativa sono formati contestualmente, la procedura di VAS è unica. Per il PRG parte operativa non adottato e approvato contestualmente al PRG parte strutturale, ai fini della procedura di VAS, sono acquisiti e utilizzati il Rapporto ambientale e i dati ambientali derivanti dall'attivazione del monitoraggio sul PRG. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali conseguenti ad accordi di programma, al procedimento del SUAP, di cui al D.P.R. 447/1998, ad opere pubbliche e per effetto di ogni altra disposizione normativa, sono sottoposte a VAS all'esito dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.”;

b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: “Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico, in un documento di valutazione e in un Rapporto preliminare ai sensi all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.” (6);

c) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: “A tal fine il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 e, per la valutazione ambientale, l'Autorità competente per la VAS e i soggetti portatori di competenze ambientali.”;

d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole: “bilancio urbanistico-ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “bilancio urbanistico”;

e) al comma 8 dell'articolo 8, dopo le parole: “redigendo il documento di valutazione di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e il Rapporto preliminare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381" (7);

f) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

“c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico, il documento di valutazione di cui all'articolo 8 e il Rapporto preliminare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381;” (8);

g) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: “Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all'articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell'accordo, il PRG, parte strutturale, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all'articolo 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione.” (9);

h) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e presso la provincia competente e presso l'Autorità competente. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti.” (10);

i) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini della VAS entro il termine di sessanta giorni chiunque può far pervenire le proprie osservazioni contributi conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e f) della legge approvata con Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381.” (11);

l) dopo il comma 5 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

“5-bis. Il parere motivato ambientale, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso dall'Autorità competente entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis.”;

m) al comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente periodo: “Analoga verifica è compiuta dalla provincia con riferimento ai contenuti del parere motivato ambientale per la VAS.”;

n) al comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole: “decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG” sono aggiunte le seguenti: “, anche in base al parere motivato ambientale,”;

o) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini della VAS la fase della consultazione preliminare è svolta dal comune prima dell'adozione del PRG, parte operativa. Il parere motivato è reso dall'Autorità competente per la VAS dopo l'adozione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 15.”;

p) al comma 2 dell'articolo 24 le parole del secondo periodo: “la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), della L.R. n. 11/1998” sono sostituite dalle seguenti “una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica”.


(6) La Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381 è ora la presente legge (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12).

(7) La Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381 è ora la presente legge (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12).

(8) La Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381 è ora la presente legge (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12).

(9) La Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381 è ora la presente legge (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12).

(10) La Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381 è ora la presente legge (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12).

(11) La Delib.C.R. 8 febbraio 2010, n. 381 è ora la presente legge (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12).

 


Art. 26
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) le parole: “la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/1998” sono sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica”.


 


TITOLO VIII

Regolamento di attuazione e abrogazioni

Art. 27
Regolamento di attuazione.

1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione. Con il regolamento si provvede in particolare a disciplinare quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 6, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 3, 19, comma 1, nonché a regolare le modalità di integrazione delle fasi del procedimento VAS in quello di formazione, adozione e approvazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

2. Il regolamento e le sue modifiche sono approvati dalla Giunta, sentito il Comitato di coordinamento sulle Valutazioni ambientali di cui all'articolo 15.

3. Le modifiche del regolamento possono essere richieste anche dalle Province.


 


Art. 28
Abrogazioni.

1. La legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) è abrogata.

2. Ogni rinvio e riferimento alle disposizioni della L.R. n. 11/1998, contenuto in atti, regolamenti e leggi regionali, deve considerarsi effettuato alle corrispondenti previsioni della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


 


 
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