L.R. 27 dicembre 2006 n. 18, "legislazione turistica regionale La Legge, per quanta riguarda gli interventi per la qualificazione della ricettivitā turistica, affida alle Province la gestione di concessione di provvidenze finanziarie per il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere del territorio di competenza.
I contributi previsti a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche (singole o associate) consistono in un contributo in conto interessi sui mutui e sono disciplinati dall art.97 della Legge.
Documenti: