Accesso civico
In seguito allemanazione del d.lgs. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dellaccesso civico che viene garantito in due modi: laccesso civico (art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013) per gli atti a pubblicazione obbligatoria e laccesso civico generalizzato, cosiddetto F.O.I.A. Freedom of Information Act (art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013) per atti, informazioni e documenti ulteriori.
Accesso civico
Chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione di atti ed informazioni non pubblicati senza giustificato legittimo motivo.
La richiesta è presentata a mezzo di posta elettronica al Responsabile unico per la trasparenza e la legalità.
Il soggetto tenuto alla pubblicazione, individuato dal Responsabile unico, è tenuto entro 30 giorni dalla richiesta a:
1. provvedere alla pubblicazione sul sito web dellatto o informazione richiesti;
2. comunicare al richiedente latto e le informazioni e lavvenuta pubblicazione sul sito web;
3. relazionare al Responsabile unico i motivi e i responsabili della mancata pubblicazione nonché le misure correttive assunte.
Il mancato adempimento nel termine di 30 giorni comporta lintervento sostitutivo del Segretario Generale/ Responsabile unico anche ai sensi dellart.21 del Regolamento sui procedimenti amministrativi.
In ogni caso il Responsabile unico segnala la richiesta di accesso civico verificata, ai fini del procedimento disciplinare a carico del responsabile, al Presidente della Provincia e allO.I.V. per lattivazione delle altre forme di responsabilità ai sensi dellart 43, comma 5 del D.Lgs n. 33/2013.
Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione.
La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, in formato cartaceo è soggetto al rimborso dei soli costi di riproduzione.
La richiesta deve indicare precisamente i documenti, le informazioni e i dati richiesti o quantomeno consentirne lidentificazione.
Lart. 5 bis del d.lgs. 33/2013 prevede che laccesso civico possa essere rifiutato nel caso in cui posa comportare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici o per salvaguardare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali.
Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Con
decreto del Presidente n. 1127 del 15.6.2016
il dott. Francesco Grilli, Segretario Generale della Provincia, è stato nominato Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Contatti: tel. 0744.483.415 - email
segretariogenerale@provincia.terni.it
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Aggiornamento 03.05.2018
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