Accesso civico

 
 

In seguito all’emanazione del d.lgs. 97/2016 è stata introdotta una nuova disciplina dell’accesso civico che viene garantito in due modi: l’accesso civico (art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013) per gli atti a pubblicazione obbligatoria e l’accesso civico generalizzato, cosiddetto F.O.I.A. – Freedom of Information Act – (art. 5, c. 2 del d.lgs. 33/2013) per atti, informazioni e documenti ulteriori.


Accesso civico

Chiunque ha il diritto di richiedere la pubblicazione di atti ed informazioni non pubblicati senza giustificato legittimo motivo.
La richiesta è presentata a mezzo di posta elettronica al Responsabile unico per la trasparenza e la legalità.
Il soggetto tenuto alla pubblicazione, individuato dal Responsabile unico, è tenuto entro 30 giorni dalla richiesta a:
1. provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’atto o informazione richiesti;
2. comunicare al richiedente l’atto e le informazioni e l’avvenuta pubblicazione sul sito web;
3. relazionare al Responsabile unico i motivi e i responsabili della mancata pubblicazione nonché le misure correttive assunte.
Il mancato adempimento nel termine di 30 giorni comporta l’intervento sostitutivo del Segretario Generale/ Responsabile unico anche ai sensi dell’art.21 del Regolamento sui procedimenti amministrativi.
In ogni caso il Responsabile unico segnala la richiesta di accesso civico verificata, ai fini del procedimento disciplinare a carico del responsabile, al Presidente della Provincia e all’O.I.V. per l’attivazione delle altre forme di responsabilità ai sensi dell’art 43, comma 5 del D.Lgs n. 33/2013.


Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è obbligatoria la pubblicazione.
La richiesta può essere presentata da chiunque, senza necessità di alcuna legittimazione soggettiva né di motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, in formato cartaceo è soggetto al rimborso dei soli costi di riproduzione.
La richiesta deve indicare precisamente i documenti, le informazioni e i dati richiesti o quantomeno consentirne l’identificazione.
L’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico possa essere rifiutato nel caso in cui posa comportare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici o per salvaguardare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali.


Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Con decreto del Presidente n. 1127 del 15.6.2016 il dott. Francesco Grilli, Segretario Generale della Provincia, è stato nominato Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Contatti: tel. 0744.483.415 - email
segretariogenerale@provincia.terni.it



> REGISTRO DEGLI ACCESSI 2017





Aggiornamento 03.05.2018

 

 

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